Per comprendere la portata della disposizione, partiamo dal comma 679, che testualmente recita: “Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Le spese tracciate - Quali sono dunque le spese che – a partire dal 1° gennaio 2020 – se non onorate con strumenti tracciabili, diventano irrilevanti ai fini della detrazione IRPEF? Occorre prestare attenzione al fatto che il riferimento previsto dalla norma non è solo all’articolo 15 del T.U.I.R., bensì a tutte le detrazioni che consentono un recupero IRPEF nella misura del 19% della spesa. Tutte le spese elencate nella tabella in allegato, a partire dal 1° gennaio 2020 non consentiranno alcuna detrazione se non onorate con strumenti tracciabili, ovvero moneta elettronica, assegni bancari, postali, e comunque ogni strumento anche elettronico che consenta di “tracciare” la transazione (es. PayPal, Satispay e similari). Detto più semplicemente, no contanti, pena la perdita della detrazione seppure in possesso di regolare fattura o scontrino parlante. Le eccezioni - Unica, per quanto importantissima, eccezione riguarda le spese mediche e farmaceutiche, in ordine alle quali il comma 680 prevede non sempre le stesse debbano essere tracciate in ordine al pagamento: La disposizione di cui al comma 679 [ovvero l’obbligo di tracciabilità] non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. La specifica è fondamentale, ma deve essere letta con attenzione, poiché talora il messaggio che circola è che per le spese sanitarie non sia necessaria la tracciabilità in assoluto. Attenzione, non è così! Restano detraibili se pagate in contanti:
L’ultimo punto è quello che può creare maggiori incertezze, di conseguenza si propongono alcuni brevissimi esempi:
Fin qui, tutto abbastanza semplice, ma cosa accade se un soggetto accreditato SSN svolge prestazioni che non rientrano nell’ambito della convenzione stipulata con il SSN? Potrebbe essere il caso del medico “della mutua”, certamente convenzionato SSN, ma che svolge una prestazione “extra convenzione”, a pagamento, quale potrebbe essere banalmente la visita e conseguente rilascio di certificato per il rinnovo della patente. In questo caso, a prevalere è la natura della prestazione (privatistica) o del soggetto (in convenzione SSN)? Dalla lettura della norma parrebbe prevalere la natura del soggetto, ma ciò porta ad un risultato della cui logicità dubitiamo. Il dubbio, quindi, resterà finché l’Agenzia non fornirà i dovuti chiarimenti e potrebbe purtroppo riguardare una fetta non indifferente di prestazioni possibili. Si pensi, infatti, al fatto che molte strutture accreditate SSN svolgono anche prestazioni fuori convenzione (ad esempio, in molti centri è possibile effettuare i medesimi esami tramite convezione SSN o privatamente). Anche in questi casi, sorgerebbe il dubbio su tracciabilità sì o no. Conclusioni - In conclusione, in termini generali e per evitare di sbagliarsi è consigliabile pagare sempre e comunque con strumenti tracciabili. E’ consigliabile tenere tutte le ricevute del POS (e fotocopiarle, prima che svaniscano), nonché ordinatamente tutti gli ordini di bonifico e le matrici degli assegni.