Facendo riferimento alla Legge del 20 maggio 1970, n. 300 art. 4/Provv. Garante 08/04/2010 spiare con una telecamera i dipendenti è reato.
Per quanto riguarda l’uso della videosorveglianza in azienda è consentito solo per una delle tre seguenti
finalità:
• esigenze organizzative e produttive: si pensi alla necessità di riprendere un macchinario per verificare che questo funzioni correttamente e finisca un ciclo di produzione per iniziarne un altro; oppure a una telecamera posta sull’uscio del negozio per vedere se entrano clienti e riceverli;
• tutela della sicurezza del lavoro: si pensi a una telecamera in un ufficio postale o in una banca per dissuadere i ladri dalla tentazione di fare una rapina
• tutela del patrimonio aziendale: si pensi a una telecamera posta nei vari reparti del supermercato per evitare che qualche cliente – o qualche dipendente stesso – prelevi della merce senza pagarla.
La circolare n. 5 INL si sofferma poi sui nuovi strumenti che consentono di verificare, in tempo reale, da un normale smartphone, il raggio di azione e le riprese delle telecamere. “Ciò è legittimo – dice l’INL – solo in casi eccezionali debitamente motivati”. Prosegue la circolare precisando che l’accesso alle immagini registrate va tracciato in modo che i relativi «log di accesso» siano conservati per un periodo non inferiore a sei mesi.
Non è, invece, più posto come requisito l’uso di un sistema a «doppia chiave fisica e logica.