I dati particolari ex sensibili, nel diritto italiano, sono dati personali la cui raccolta e trattamento sono soggetti sia al consenso dell'interessato sia all'autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali.
Secondo il Regolamento Europeo Generale della Protezione dei Dati delle Persone Fisiche i dati particolare sono idonei a rivelare: l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti e sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Diventa lecito trattarli se il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.
Per il trattamento di dati relativi alla salute del soggetto interessato anche per prestazioni sanitarie di diagnosi e cura, non servirà più il consenso dell'interessato se tali dati vengono trattati da personale medico-sanitario, in quanto gli stessi soggetti sono tenuti al rispetto del segreto professionale.
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, può avvenire soltanto sotto il controllo dei pubblici poteri o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda adeguate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati.
Tenuto conto della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del Trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al presente regolamento.
Molto importante verificare periodicamente le misure e aggiornarle. Il rispetto degli obblighi può essere dimostrato attraverso l'adesione a codici di condotta o al meccanismo di certificazione.